Nuove regole per il Libretto (o carta) di circolazione dal 3 novembre 2014.
L'obbligo di intestazione temporanea del veicolo non riguarderà tutti e saranno molti i casi esenti a cui questa nuova norma non cambierà nulla difatti dal 3 novembre entra in vigore l'obbligo di aggiornamento del libretto
per chi utilizza un veicolo non di sua proprietà per più di 30 giorni.
Bisognerà recarsi alla motorizzazione e iscrivere sulla carta di circolazione il nome riportato sulla patente di chi guida il veicolo., costo 25 euro, e l’eventuale multa per chi non lo fa è di 705 euro.
Interesse del provvedimento le pubbliche amministrazioni, le società di noleggio veicoli e le flotte di auto aziendali, ma per i cittadini privati non cambierà nulla.
La nuova norma non riguarda i famigliari conviventi, questo vuol dire che il figlio potrà continuare a guidare l'auto del padre o del fratello senza problemi, e così via. Inoltre quest'esenzione nella pratica si estende anche a chiunque guidi un auto di un amico o di un parente (anche non convivente) visto che la locazione gratuita non è accompagnata da un documento che possa attestare la data di inizio e di conseguenza la scadenza dei 30 giorni dopo i quali si dovrebbe aggiornare il Libretto. Insomma, se non sarà il vostro stesso amico/parente a segnalarvi l'esenzione è probabile.
Il provvedimento non sarà retroattivo quindi non si dovrà fare l'intestazione temporanea sul libretto di circolazione se prima del 3 novembre avrete già utilizzato quell'auto non di vostra proprietà. Esenti anche chi è iscritto all'Albo autotrasportatori, per i taxi, i noleggi con conducente e gli autobus.
Il provvedimento è riferito solo ed esclusivamente a quelle vetture intestate temporaneamente a titolo di comodato, le società di autonoleggio, le vetture aziendali, le flotte stampa e di rappresentanza delle case automobilistiche e quelli delle pubbliche amministrazioni messi a disposizione dopo una pronuncia giudiziaria. In questi casi basterà recarsi alla Motorizzazione e registrare il nome dell'utilizzatore.